Matrimonio e Pubblicazioni
 

 

Lo Stato italiano riconosce i seguenti tipi di matrimonio:

  1. matrimonio civile (celebrato avanti al Sindaco o suo delegato);

  2. matrimonio concordatario (celebrato avanti al Sacerdote);

  3. matrimonio acattolico (celebrato avanti ai ministri degli altri culti ammessi nello stato).

Prescindendo dal rito con quale viene celebrato, il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione, che è una forma di pubblicità mirata a rendere noto ai terzi il fatto che due determinate persone intendono sposarsi, ai fini dell'eventuale esistenza di impedimenti palesi od occulti a contrarre matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno degli sposi, pertanto, riceve la promessa di matrimonio degli stessi alla presenza di due testimoni e, contestualmente, accerta la capacità degli sposi e l'inesistenza di impedimenti al matrimonio.
La pubblicazione avviene nei Comuni in cui gli sposi hanno avuto la residenza nell'ultimo anno, mediante affissione nello spazio appositamente riservato, per otto giorni consecutivi comprendenti due domeniche. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla seconda domenica di pubblicazione.
Se il matrimonio non viene celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione, la stessa deve essere ripetuta.
Le pubblicazioni possono essere omesse in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi oppure per gravissimi motivi, su autorizzazione del Tribunale. Lo stesso Tribunale può ridurre il periodo delle pubblicazioni, in presenza di gravi motivi.

Cosa occorre per la richiesta delle pubblicazioni.

Cosa fare in caso di matrimonio all'estero o per residenti all'estero.


 

 

L'età minima stabilità per la capacità matrimoniale è il compimento del 18° anno. In casi particolari, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare anche il matrimonio di chi abbia compiuto il 16° anno di età.

Come ottenere l'autorizzazione.


 

 

Il matrimonio non è consentito tra persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione. Tuttavia, l'autorità giudiziaria, quando ne ravvisi l'opportunità, può autorizzare, in deroga, il matrimonio tra zio/a e nipote tra cognati.

Va tenuto presente, inoltre, che chi ha ottenuto la cessazione agli effetti civili del matrimonio (divorzio) non può contrarre nuovo matrimonio col rito canonico, in quanto per la Chiesa il precedente risulta sempre valido e cessa solo per decesso di uno dei coniugi.

La donna vedova o divorziata può risposarsi, trascorsi trecento giorni dalla data di morte del marito o dalla data di annotazione della sentenza di divorzio sui registri di matrimonio.


 

 

All'atto del matrimonio, i coniugi hanno la possibilità di scegliere il regime patrimoniale dei beni che può essere di comunione o separazione.
La comunione consiste nel ritenere ciascun coniuge proprietario della metà dei beni acquistati singolarmente o congiuntamente e destinati ad incrementare il loro patrimonio, esclusi quelli posseduti prima del matrimonio, ricevuti in eredità o donazione.
La separazione consiste nel ritenere personali sia i beni posseduti prima del matrimonio che quelli acquistati successivamente.
La scelta della comunione è tacita in quanto si ritiene esistente in assenza di espressa manifestazione contraria, mentre la scelta della separazione può essere effettuata, all'atto del matrimonio avanti all'ufficiale dello stato civile e, successivamente, avanti ad un notaio.
La scelta del regime di separazione comporta la relativa annotazione sull'atto di matrimonio.