Matrimonio e
Pubblicazioni
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Lo Stato italiano riconosce i
seguenti tipi di matrimonio:
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matrimonio civile (celebrato
avanti al Sindaco o suo delegato);
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matrimonio concordatario
(celebrato avanti al Sacerdote);
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matrimonio acattolico
(celebrato avanti ai ministri degli altri culti ammessi nello stato).
Prescindendo dal rito con quale viene
celebrato, il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione,
che è una forma di pubblicità mirata a rendere noto ai terzi il fatto
che due determinate persone intendono sposarsi, ai fini dell'eventuale
esistenza di impedimenti palesi od occulti a contrarre matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno degli
sposi, pertanto, riceve la promessa di matrimonio degli stessi alla
presenza di due testimoni e, contestualmente, accerta la capacità degli
sposi e l'inesistenza di impedimenti al matrimonio.
La pubblicazione avviene nei Comuni in cui gli sposi hanno avuto la
residenza nell'ultimo anno, mediante affissione nello spazio
appositamente riservato, per otto giorni consecutivi comprendenti due
domeniche. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto
giorno successivo alla seconda domenica di pubblicazione.
Se il matrimonio non viene celebrato nei 180 giorni successivi alla
pubblicazione, la stessa deve essere ripetuta.
Le pubblicazioni possono essere omesse in caso di imminente pericolo di
vita di uno degli sposi oppure per gravissimi motivi, su autorizzazione
del Tribunale. Lo stesso Tribunale può ridurre il periodo delle
pubblicazioni, in presenza di gravi motivi.
Cosa occorre
per la richiesta delle pubblicazioni.
Cosa fare in
caso di matrimonio all'estero o per residenti all'estero.
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L'età minima stabilità per la
capacità matrimoniale è il compimento del 18° anno. In casi particolari,
il Tribunale per i Minorenni può autorizzare anche il matrimonio di chi
abbia compiuto il 16° anno di età.
Come ottenere
l'autorizzazione.
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Il matrimonio non è consentito tra
persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione o
affiliazione. Tuttavia, l'autorità giudiziaria, quando ne ravvisi
l'opportunità, può autorizzare, in deroga, il matrimonio tra zio/a e
nipote tra cognati.
Va tenuto presente, inoltre, che chi ha ottenuto la cessazione agli
effetti civili del matrimonio (divorzio) non può contrarre nuovo
matrimonio col rito canonico, in quanto per la Chiesa il precedente
risulta sempre valido e cessa solo per decesso di uno dei coniugi.
La donna vedova o divorziata può risposarsi, trascorsi trecento giorni
dalla data di morte del marito o dalla data di annotazione della
sentenza di divorzio sui registri di matrimonio.
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All'atto del matrimonio, i coniugi
hanno la possibilità di scegliere il regime patrimoniale dei beni che
può essere di comunione o separazione.
La comunione consiste nel ritenere ciascun coniuge proprietario della
metà dei beni acquistati singolarmente o congiuntamente e destinati ad
incrementare il loro patrimonio, esclusi quelli posseduti prima del
matrimonio, ricevuti in eredità o donazione.
La separazione consiste nel ritenere personali sia i beni posseduti
prima del matrimonio che quelli acquistati successivamente.
La scelta della comunione è tacita in quanto si ritiene esistente in
assenza di espressa manifestazione contraria, mentre la scelta della
separazione può essere effettuata, all'atto del matrimonio avanti
all'ufficiale dello stato civile e, successivamente, avanti ad un
notaio.
La scelta del regime di separazione comporta la relativa annotazione
sull'atto di matrimonio.
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