Pubblicazioni di matrimonio
 

 

Cosa occorre per la richiesta delle pubblicazioni matrimoniali:
 

Nella maggioranza dei casi, la certificazione di seguito richiesta, può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68 e dell'art. del d.P.R. 403/98, esente dall'imposta di bollo.

  1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita (rilasciato con l'espressa menzione che è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali ai sensi della legge 10 febbraio 1982 n. 34);

  2. Certificato (contestuale) di residenza e stato libero;

  3. Dichiarazione scritta ed autenticata dall'ufficiale dello s.c. resa da parte di coloro che esercitano la potestà comprovante che i nubendi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio; in alternativa, la copia integrale dell'atto di nascita dei nubendi (da richiedersi senza l'autorizzazione della Procura della Repubblica).

N.B. - Per coloro che hanno raggiunto la maggiore età dopo il 20 settembre 1975 la dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ambedue i genitori per ciascun nubendo (qualora siano ancora viventi e non siano impediti);

 

Per coloro che hanno ottenuto il divorzio o l'annullamento del precedente matrimonio:

                 -copia integrale dell'atto relativo al precedente matrimonio;

 

Per i vedovi:

                 -copia integrale dell'atto del coniuge defunto;

 

Per lo straniero (art. 116 c.c.):

                 -nulla osta rilasciato dall'autorità straniera.

 

N.B. - Per lo straniero non è richiesto l'estratto dell'atto di nascita qualora i dati normalmente contenuti e riportati in quest'ultimo siano già contenuti nel nulla osta.
I documenti prodotti da uno straniero, qualora non esistano convenzioni internazionali in materia, devono essere debitamente legalizzati.