Per lo straniero (art. 116 c.c.):
-nulla osta rilasciato dall'autorità
straniera.
N.B. - Per lo straniero non è
richiesto l'estratto dell'atto di nascita qualora i dati normalmente
contenuti e riportati in quest'ultimo siano già contenuti nel nulla
osta.
I documenti prodotti da uno straniero, qualora non esistano convenzioni
internazionali in materia, devono essere debitamente legalizzati.
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