Pubblicazioni in caso di matrimonio all'estero o per residenti all'estero
 

 

I) - Matrimonio all'estero di nubendi residenti all'estero

Il cittadino italiano può contrarre matrimonio in un Paese estero:

  1. innanzi alla competente autorità diplomatico-consolare con l'osservanza delle norme del codice civile italiano; oppure

  2. innanzi alle autorità locali con le norme stabilite dalla legge del luogo (art. 50 o.s.c.).

In entrambi i casi, comunque, è necessario far eseguire le pubblicazioni anche in Italia, ai sensi dell'art. 115 c.c. e, per il matrimonio consolare, art. 11 del d.P.R. 200/67): il cittadino italiano è soggetto alle norme del codice civile italiano anche quando contrae matrimonio all'estero secondo le norme locali. "La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95", cioè nel comune (o nei comuni) di residenza. "Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio".

In caso di matrimonio innanzi alle Autorità locali, quindi, in applicazione dell'art. 94 c.c., la pubblicazione deve essere richiesta da entrambi i nubendi o da persona che abbia ricevuto a tal fine una procura speciale (art. 96 c.c.), al console nella cui circoscrizione risiede uno dei nubendi e viene effattuata nelle circoscrizioni consolari di residenza di entrambi. Se la residenza nella circoscrizione è inferiore a un anno, la pubblicazione deve farsi anche nella circoscrizione consolare della precedente residenza, su richiesta del console (art. 94 c.c.).
Nella pratica, la previsione normativa sopracitata viene rispettata solo nei paesi in cui la celebrazione del matrimonio del cittadino straniero è subordinata alla dimostrazione, da parte sua, della libertà di stato.
Il console, inoltre, qualunque sia la durata della residenza, deve chiedere la pubblicazione anche in Italia, al comune di ultimo domicilio, che può anche non coincidere con quello di iscrizione A.I.R.E., a norma dell'art. 115 c.c. Se il connazionale non è mai stato residente in Italia, qui le pubblicazioni non sono necessarie.
Il matrimonio potrà essere celebrato, dopo che il console avrà ricevuto il certificato di eseguita pubblicazione da ciascuno dei comuni o delle circoscrizioni consolari cui l'ha richiesta (art. 94 c.c., ultimo comma), e non prima di quattro giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 94 c.c.) (Nota: In realtà, ad eccezione di alcuni Stati con i quali l'Italia ha stipulato un preciso accordo in materia matrimoniale, come la Svizzera e l'Austria, la grandissima maggioranza di matrimoni contratti all'estero dai cittadini italiani non è preceduta dalla pubblicazione nel competente comune italiano, perchè la legge dello Stato di celebrazione non la richiede).
In caso di matrimonio innanzi all'Autorità consolare, ci si attiene all'art. del d.P.R. 200/67. Il console nella cui circoscrizione si deve celebrare il matrimonio effettua le pubblicazioni e ne richiede l'effettuazione in Italia, a norma dell'art. 115 c.c., nonché, eventualmente, all'autorità consolare nella cui circoscrizione sia residente uno nubendi.
In applicazione dei principi dianzi esposti, se la residenza nella circoscrizione è inferiore a un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel consolato competente in relazione alla precedente residenza.
Ovviamente, attesa la finalità delle pubblicazioni, non è necessario che queste vengano effettuate in Italia quando il nubendo non vi abbia mai avuto residenza.

 

 

II) - Matrimonio in Italia di nubendi residenti all'estero

Competente a ricevere la richiesta di pubblicazione è il console nella cui circoscrizione risiede uno dei nubendi.
Questi, poi, richiede la pubblicazione all'ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. Se la residenza di uno o entrambi i nubendi nella circoscrizione consolare è inferiore a un anno, il console richiede la pubblicazione anche alle circoscrizioni consolari di precedenter residenza. Ciascun Ufficio consolare deve trasmettere a quello richiedente il certificato di eseguite pubblicazioni. Trascorsi quattro giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 99 c.c.), il console richiede per iscritto la celebrazione del matrimonio al comune in cui questo deve essere celebrato (art. 109 c.c.).
Le pubblicazioni, ovviamente, andranno fatte anche in Italia, nel comune di ultimo domicilio dei nubendi.

 

 

III) - Matrimonio all'estero quando uno dei nubendi risiede all'estero e l'altro in Italia.

Se il matrimonio deve essere celebrato davanti alle Autorità locali, in base all'art. 94 c.c., la pubblicazione può essere richiesta per entrambi i nubendi alternativamente:

  1. al comune italiano in cui risiede uno dei nubendi. L'Ufficiale di stato civile di questo comune, poi, chiede la pubblicazione all'ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. Il console eseguirà la pubblicazione all'ufficio consolare nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. Il console eseguirà le pubblicazioni con le modalità indicate nel caso I).
    Avvenute le pubblicazioni in Italia e all'estero, l'ufficiale di stato civile italiano trasmetterà al console il certificato di avvenute pubblicazioni;

  2. al capo del competente ufficio consolare, il quale eseguirà la pubblicazione con le modalità indicate nel caso I) e, la richiederà anche al Comune di residenza dell'altro nubendo.

Anche in caso di matrimonio consolare, la pubblicazione può essere richiesta al comune o al console, con le seguenti modalità:

  1. Il comune esegue la pubblicazione e la richiede anche al console. Eseguite le pubblicazioni in Italia, il comune richiede la celebrazione del matrimonio al console;

  2. Il console esegue la pubblicazione e la richiede anche al comune. Quando riceve il certificato di avvenute pubblicazioni celebra il matrimonio.

 

 

IV) - Matrimonio in Italia quando uno dei nubendi risiede all'estero e l'altro in Italia.

La pubblicazione può essere richiesta, alternativamente, al comune o al console:

  1. il comune esegue la pubblicazione e la richiede anche al console. Questi la esegue con le modalità indicate nel caso II); quindi trasmette al comune il certificato di avvenute pubblicazioni;

  2. il console esegue la pubblicazione, come nel caso II) e la richiede anche al comune. Avvenute le pubblicazioni in Italia e all'estero, il console richiede la celebrazione del matrimonio al comune e gli trasmette il certificato di eseguite pubblicazioni.

 

 

V) - Matrimonio all'estero di nubendi in Italia.

Le pubblicazioni vanno richieste al comune di residenza di uno dei nubendi ed eseguite nei comuni di residenza di entrambi, se diversi (art. 94 c.c.). L'ufficiale dello stato civile, al quale è stata presentata la richiesta, consegna ai nubendi il certificato di eseguite pubblicazioni e questi possono andare a sposarsi all'estero. Le pubblicazioni devono essere fatte anche presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione si dovrà celebrare il matrimonio. In pratica, tuttavia, avviene che i nubendi prendano diretto contatto con l'Autorità straniera competente a celebrare il matrimonio, per cui si verifica quanto detto nella nota al caso I).
In caso di matrimonio consolare, eseguite le pubblicazioni, il comune richiederà per iscritto la celebrazione del matrimonio al console che dovrà celebrarlo e gli trasmetterà il certificato di avvenute pubblicazioni.

 

 

CONVENZIONI MATRIMONIALI

L'Italia ha concluso accordi bilaterali con la Svizzera e l'Austria. Tali accordi non eliminano l'obbligo delle pubblicazioni - obbligo imposto dal codice civile - ma hanno lo scopo di stabilire una procedura uniforme fra gli Stati contraenti.

  1. Accordo italo - svizzero sull'esenzione delle legalizzazioni sullo scambio di atti di stato civile e sulla presentazione di certificati per contrarre matrimonio.
    Firmato il 16 novembre 1966.
    Ratificato il 12 giugno 1968, in vigore dal 10 ottobre 1968.

  2. Accordo italo - austriaco in materia di esenzione della legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio.
    Firmato il 21 aprile 1967 e poi revisionato il 29 marzo 1990.
    Ratificato il 23 gennaio 1992, in vigore dal 10 maggio 1992.

Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intenda contrarre matrimonio davanti all'ufficio dello stato civile dell'altro Stato deve presentare:

  • in Italia, un certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal competente ufficiale di stato civile dell'altro Stato (in linea con quanto stabilito dall'art. 116 c.c.);