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Pubblicazioni in caso di matrimonio all'estero o
per residenti all'estero
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I) - Matrimonio all'estero di nubendi residenti
all'estero
Il cittadino italiano può contrarre matrimonio in un Paese estero:
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innanzi alla
competente autorità diplomatico-consolare con l'osservanza delle norme
del codice civile italiano; oppure
-
innanzi alle
autorità locali con le norme stabilite dalla legge del luogo (art. 50
o.s.c.).
In entrambi i
casi, comunque, è necessario far eseguire le pubblicazioni anche in
Italia, ai sensi dell'art. 115 c.c. e, per il matrimonio consolare, art.
11 del d.P.R. 200/67): il cittadino italiano è soggetto alle norme del
codice civile italiano anche quando contrae matrimonio all'estero
secondo le norme locali. "La pubblicazione deve anche farsi nella
Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95", cioè nel comune (o nei
comuni) di residenza. "Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la
pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio".
In caso di matrimonio innanzi alle Autorità locali, quindi, in
applicazione dell'art. 94 c.c., la pubblicazione deve essere richiesta
da entrambi i nubendi o da persona che abbia ricevuto a tal fine una
procura speciale (art. 96 c.c.), al console nella cui circoscrizione
risiede uno dei nubendi e viene effattuata nelle circoscrizioni
consolari di residenza di entrambi. Se la residenza nella circoscrizione
è inferiore a un anno, la pubblicazione deve farsi anche nella
circoscrizione consolare della precedente residenza, su richiesta del
console (art. 94 c.c.).
Nella pratica, la previsione normativa sopracitata viene rispettata solo
nei paesi in cui la celebrazione del matrimonio del cittadino straniero
è subordinata alla dimostrazione, da parte sua, della libertà di stato.
Il console, inoltre, qualunque sia la durata della residenza, deve
chiedere la pubblicazione anche in Italia, al comune di ultimo
domicilio, che può anche non coincidere con quello di iscrizione
A.I.R.E., a norma dell'art. 115 c.c. Se il connazionale non è mai stato
residente in Italia, qui le pubblicazioni non sono necessarie.
Il matrimonio potrà essere celebrato, dopo che il console avrà ricevuto
il certificato di eseguita pubblicazione da ciascuno dei comuni o delle
circoscrizioni consolari cui l'ha richiesta (art. 94 c.c., ultimo
comma), e non prima di quattro giorni dall'avvenuta pubblicazione (art.
94 c.c.) (Nota: In realtà, ad eccezione di alcuni Stati con i
quali l'Italia ha stipulato un preciso accordo in materia matrimoniale,
come la Svizzera e l'Austria, la grandissima maggioranza di matrimoni
contratti all'estero dai cittadini italiani non è preceduta dalla
pubblicazione nel competente comune italiano, perchè la legge dello
Stato di celebrazione non la richiede).
In caso di matrimonio innanzi all'Autorità consolare, ci si attiene
all'art. del d.P.R. 200/67. Il console nella cui circoscrizione si deve
celebrare il matrimonio effettua le pubblicazioni e ne richiede
l'effettuazione in Italia, a norma dell'art. 115 c.c., nonché,
eventualmente, all'autorità consolare nella cui circoscrizione sia
residente uno nubendi.
In applicazione dei principi dianzi esposti, se la residenza nella
circoscrizione è inferiore a un anno, la pubblicazione deve farsi anche
nel consolato competente in relazione alla precedente residenza.
Ovviamente, attesa la finalità delle pubblicazioni, non è necessario che
queste vengano effettuate in Italia quando il nubendo non vi abbia mai
avuto residenza.
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II) -
Matrimonio in Italia di nubendi residenti all'estero
Competente a ricevere la richiesta di pubblicazione è il console nella
cui circoscrizione risiede uno dei nubendi.
Questi, poi, richiede la pubblicazione all'ufficio consolare nella cui
circoscrizione risiede l'altro nubendo. Se la residenza di uno o
entrambi i nubendi nella circoscrizione consolare è inferiore a un anno,
il console richiede la pubblicazione anche alle circoscrizioni consolari
di precedenter residenza. Ciascun Ufficio consolare deve trasmettere a
quello richiedente il certificato di eseguite pubblicazioni. Trascorsi
quattro giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 99 c.c.), il console
richiede per iscritto la celebrazione del matrimonio al comune in cui
questo deve essere celebrato (art. 109 c.c.).
Le pubblicazioni, ovviamente, andranno fatte anche in Italia, nel comune
di ultimo domicilio dei nubendi.
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III) -
Matrimonio all'estero quando uno dei nubendi risiede all'estero e
l'altro in Italia.
Se il matrimonio deve essere celebrato davanti alle Autorità locali,
in base all'art. 94 c.c., la pubblicazione può essere richiesta per
entrambi i nubendi alternativamente:
-
al comune
italiano in cui risiede uno dei nubendi. L'Ufficiale di stato civile
di questo comune, poi, chiede la pubblicazione all'ufficio consolare
nella cui circoscrizione risiede l'altro nubendo. Il console eseguirà
la pubblicazione all'ufficio consolare nella cui circoscrizione
risiede l'altro nubendo. Il console eseguirà le pubblicazioni con le
modalità indicate nel caso I).
Avvenute le pubblicazioni in Italia e all'estero, l'ufficiale di stato
civile italiano trasmetterà al console il certificato di avvenute
pubblicazioni;
-
al capo del
competente ufficio consolare, il quale eseguirà la pubblicazione con
le modalità indicate nel caso I) e, la richiederà anche al Comune di
residenza dell'altro nubendo.
Anche in caso
di matrimonio consolare, la pubblicazione può essere richiesta al
comune o al console, con le seguenti modalità:
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Il comune
esegue la pubblicazione e la richiede anche al console. Eseguite le
pubblicazioni in Italia, il comune richiede la celebrazione del
matrimonio al console;
-
Il console
esegue la pubblicazione e la richiede anche al comune. Quando riceve
il certificato di avvenute pubblicazioni celebra il matrimonio.
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IV) -
Matrimonio in Italia quando uno dei nubendi risiede all'estero e l'altro
in Italia.
La pubblicazione può essere richiesta, alternativamente, al comune o al
console:
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il comune
esegue la pubblicazione e la richiede anche al console. Questi la
esegue con le modalità indicate nel caso II); quindi trasmette al
comune il certificato di avvenute pubblicazioni;
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il console
esegue la pubblicazione, come nel caso II) e la richiede anche al
comune. Avvenute le pubblicazioni in Italia e all'estero, il console
richiede la celebrazione del matrimonio al comune e gli trasmette il
certificato di eseguite pubblicazioni.
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V) -
Matrimonio all'estero di nubendi in Italia.
Le pubblicazioni vanno richieste al comune di residenza di uno dei
nubendi ed eseguite nei comuni di residenza di entrambi, se diversi
(art. 94 c.c.). L'ufficiale dello stato civile, al quale è stata
presentata la richiesta, consegna ai nubendi il certificato di eseguite
pubblicazioni e questi possono andare a sposarsi all'estero. Le
pubblicazioni devono essere fatte anche presso l'ufficio consolare nella
cui circoscrizione si dovrà celebrare il matrimonio. In pratica,
tuttavia, avviene che i nubendi prendano diretto contatto con l'Autorità
straniera competente a celebrare il matrimonio, per cui si verifica
quanto detto nella nota al caso I).
In caso di matrimonio consolare, eseguite le pubblicazioni, il comune
richiederà per iscritto la celebrazione del matrimonio al console che
dovrà celebrarlo e gli trasmetterà il certificato di avvenute
pubblicazioni.
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CONVENZIONI
MATRIMONIALI
L'Italia ha concluso accordi bilaterali con la Svizzera e l'Austria.
Tali accordi non eliminano l'obbligo delle pubblicazioni - obbligo
imposto dal codice civile - ma hanno lo scopo di stabilire una procedura
uniforme fra gli Stati contraenti.
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Accordo
italo - svizzero sull'esenzione delle legalizzazioni sullo scambio
di atti di stato civile e sulla presentazione di certificati per
contrarre matrimonio.
Firmato il 16 novembre 1966.
Ratificato il 12 giugno 1968, in vigore dal 10 ottobre 1968.
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Accordo
italo - austriaco in materia di esenzione della legalizzazione,
trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione delle
formalità preliminari occorrenti per contrarre matrimonio.
Firmato il 21 aprile 1967 e poi revisionato il 29 marzo 1990.
Ratificato il 23 gennaio 1992, in vigore dal 10 maggio 1992.
Il cittadino di
uno degli Stati contraenti che intenda contrarre matrimonio davanti
all'ufficio dello stato civile dell'altro Stato deve presentare:
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